Delibera 06 marzo 2025, n. 01 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
“Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152”.
Novità
Con la Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha introdotto modifiche alle condizioni di esonero dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico, ridefinendo i requisiti previsti dalla Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Il provvedimento attua le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, così come modificate dal D.L. 153/2024, convertito in Legge 191/2024, che ha introdotto il comma 16-bis dell’articolo 212.
La modifica principale riguarda il legale rappresentante di un’impresa, il quale potrà assumere il ruolo di responsabile tecnico senza dover sostenere le verifiche di idoneità iniziali e di aggiornamento, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi.
Tale requisito sarà verificato dalla Sezione regionale/provinciale dell’Albo sulla base delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
Le attività interessate dalla nuova disciplina comprendono: Trasporto di rifiuti (urbani, speciali non pericolosi e pericolosi), Intermediazione e commercio di rifiuti, Bonifica di siti contaminati, Bonifica di beni contenenti amianto.
La deliberazione introduce inoltre nuove modalità operative per la richiesta di dispensa, con l’adozione di appositi modelli (Allegato E per la domanda, Allegato F per il rilascio della dispensa e Allegato G per il diniego).
Entrata in vigore
La misura, che entrerà in vigore dal 01 aprile 2025, semplifica il percorso per le imprese, riducendo gli oneri burocratici e favorendo il riconoscimento dell’esperienza maturata nel settore e interessa le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.