Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la Nota n. 2668 del 18 marzo 2025, recante importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle sanzioni per la violazione di precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea, nonché alla conformità delle macchine antecedenti alla Direttiva 89/392/CEE.
Novità
In merito alla prima questione, l'INL chiarisce che, ai sensi dell’art. 68, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, le violazioni riferite a più precetti riconducibili ad una medesima categoria omogenea dell’Allegato IV del decreto, vanno considerate come un'unica violazione.
La nota illustra come i precetti raggruppati sotto ciascun punto dell’allegato rispondano a un comune interesse di sicurezza (es. stabilità e solidità, vie di uscita, porte, ecc.), e dunque il loro mancato rispetto, se riferito allo stesso punto, non costituisce una pluralità di illeciti.
Per quanto riguarda le macchine antecedenti al DPR 459/1996, l’INL ribadisce che la valutazione della loro conformità deve essere effettuata con riferimento ai requisiti generali di sicurezza contenuti nell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.
Non è obbligatoria un'attestazione a firma di tecnico abilitato, purché il datore di lavoro dimostri, tramite una valutazione dei rischi conforme agli artt. 17, 28 e 29 del decreto, che le attrezzature sono sicure.
Infine, per le attrezzature datate e prive del libretto di uso e manutenzione, la nota chiarisce che non è necessario redigere integralmente un manuale, ma è sufficiente predisporre schede tecniche o istruzioni operative contenenti le informazioni fondamentali per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura, come richiesto dall’Allegato V, punto 9.2.
Questi chiarimenti mirano a uniformare l’azione degli organi di vigilanza e a fornire riferimenti chiari alle aziende sulla corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.