25/3/2025

Sostenibilità

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni CBAM

Reg. di Esecuzione UE 2025/486

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, del 17 marzo 2025

“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato”.

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, adottato il 17 marzo 2025, che definisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), con particolare riferimento alle condizioni e procedure per l’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

Obiettivo

Il Regolamento si inserisce nel quadro della progressiva attuazione del CBAM, introdotto per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e per incentivare pratiche produttive più sostenibili nei Paesi terzi. L’obiettivo principale del nuovo Regolamento di esecuzione è disciplinare in dettaglio le modalità attraverso cui gli importatori possono ottenere l’autorizzazione a operare come dichiaranti CBAM, requisito essenziale per importare nel territorio doganale dell’Unione beni ad alta intensità di carbonio elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.

Novità

La nuova disciplina stabilisce che la domanda per la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato deve essere presentata attraverso il registro CBAM in formato elettronico.

Il Regolamento specifica:

le informazioni da fornire,
le modalità di adeguamento della domanda,
i tempi per la valutazione da parte delle autorità competenti,
i criteri per l’esame della capacità finanziaria, dell’integrità e dell’organizzazione amministrativa del richiedente.

Sono inoltre disciplinati i meccanismi di consultazione tra le autorità nazionali e con la Commissione, le condizioni per l’eventuale richiesta di garanzie finanziarie e i procedimenti per la revoca o il riesame dell’autorizzazione.

Il testo contiene anche disposizioni dettagliate sulla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti e sull’organizzazione dei registri elettronici necessari al funzionamento del sistema.

Entrata in vigore

Il Regolamento, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, si applicherà a partire dal 28 marzo 2025.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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