Il Centro di Coordinamento RAEE ha pubblicato, il 05 dicembre 2024, nuove indicazioni operative per la gestione semplificata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0, seguendo le disposizioni introdotte dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Questo documento offre chiarimenti pratici per garantire la conformità normativa e una tracciabilità efficace, anche in attesa di ulteriori aggiornamenti legislativi.
Novità
Un aspetto centrale riguarda il trasporto dei RAEE, che deve essere accompagnato da un Documento di Trasporto (DDT). Questo documento è fondamentale per attestare il luogo di produzione, la tipologia del materiale e la destinazione finale.
I RAEE possono essere temporaneamente depositati presso il punto di vendita o in altri luoghi comunicati al Centro di Coordinamento RAEE, prima di essere trasferiti al centro di raccolta o all’impianto di trattamento. Sebbene la normativa non richieda un’iscrizione obbligatoria all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i trasportatori in regime semplificato, viene consigliata l’iscrizione al portale RAEE per una migliore tracciabilità.
La documentazione di trasporto riveste un ruolo cruciale nella tracciabilità dei flussi.
Il DDT deve essere conservato per almeno tre anni e redatto in triplice copia per il mittente, il trasportatore e il destinatario. Per garantire una tracciabilità chiara, si richiede un DDT separato per ogni raggruppamento di RAEE. Tuttavia, è consentito inserire più categorie di RAEE in un unico documento, purché i dati relativi siano chiari e completi.
Un’altra novità riguarda l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE. I distributori, gli installatori e i centri di assistenza tecnica hanno l’obbligo di comunicare i luoghi di deposito preliminare attraverso il portale, utilizzando la categoria D6. Anche se non è obbligatoria per i trasportatori, l’iscrizione in categoria H1 è raccomandata per favorire una gestione più sicura ed efficiente della tracciabilità dei rifiuti.
Infine, viene ribadito il ruolo dei centri di raccolta, che devono essere gestiti dai Comuni per garantire la loro funzionalità e accessibilità. I centri devono consentire il conferimento gratuito dei RAEE da parte di distributori, installatori e cittadini. Pur non essendovi un obbligo di conservare la documentazione conferita dai distributori, è suggerito che i gestori dei centri di raccolta verifichino l’iscrizione degli operatori al portale RAEE e valutino l’opportunità di conservare copia dei DDT ricevuti.
Link: CdC RAEE