Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59
“Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”.
Novità
È stato pubblicato l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), volto ad aggiornare e armonizzare la normativa in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’intesa rappresenta un intervento organico che sostituisce e unifica gli accordi precedenti, introducendo nuovi criteri generali e percorsi formativi specifici.
Obiettivo
L’obiettivo dell’accordo è duplice:
da un lato, garantire una maggiore omogeneità a livello nazionale nei contenuti e nella durata della formazione;
dall’altro, rafforzare i meccanismi di verifica e controllo dell’efficacia dei percorsi formativi, anche attraverso modalità aggiornate di erogazione (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning, modalità mista).
Il testo prevede inoltre che gli attestati abbiano validità su tutto il territorio nazionale.
Contenuti
Il documento dettaglia durata, contenuti minimi, modalità di verifica e aggiornamento per numerosi percorsi formativi obbligatori.
Le tipologie di formazione normate sono:
Formazione per lavoratori, preposti e dirigenti.
Formazione per datori di lavoro, compresi quelli che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Formazione per lavoratori, datori di lavoro e autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Formazione per operatori di attrezzature da lavoro che richiedono abilitazione specifica (es. gru, carrelli elevatori, piattaforme, trattori, carriponte, ecc.).
Oltre alla definizione dei contenuti formativi, l'accordo disciplina anche i requisiti dei soggetti formatori, dei docenti e dei criteri di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Sono previste indicazioni metodologiche per la progettazione, gestione e monitoraggio dei corsi, così come disposizioni transitorie e regole sul riconoscimento dei crediti formativi.
Entrata in vigore
L’accordo entrerà in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.