Con il D.M. 26 luglio 2022 (pubblicato nella G.U.R.I. del 11 agosto 2022, n. 187) il Ministero dell'Interno ha approvato le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
Il Decreto definisce le modalità di coordinamento con le "Regole tecniche verticali" dell'allegato 1 del D.M. 03 agosto 2015.
Campo di applicazione
La presente regola tecnica verticale si applica a stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi in rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3000 m2.
Classificazioni
Ai fini della presente regola tecnica, gli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti sono classificati come segue:
a) in relazione alla superficie lorda A:
AA: A ≤ 5000 m2;
AB: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2;
AC: > 10000 m2.
b) in relazione alle tipologie delle aree come di seguito elencate:
TSC: aree di stoccaggio di rifiuti al chiuso;
TSA: aree di stoccaggio di rifiuti all'aperto;
TSP: aree di stoccaggio di rifiuti a parete;
TSB: aree di stoccaggio di rifiuti in baia o bunker;
TK: aree di rischio specifico;
TZ: altre aree.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Decreto entra in vigore il 9 novembre 2022.
DECRETO 26 luglio 2022
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