“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.
LE NOVITÁ IN SINTESI
Con la L. 09 ottobre 2023, n. 137 (pubblicata nella G.U.R.I. del 09 ottobre 2023, n. 236), di conversione del precedente D.L. 10 agosto 2023, n. 105, è stata introdotta una specifica sanzione penale per chiunque abbandoni rifiuti.
Nello specifico, la suddetta Legge introduce l'art. 6-ter, che aggiorna il comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 (cd. "Testo unico ambientale"), come segue: "[...] chiunque [...] abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".
In precedenza, il succitato comma 1 dell'art. 255 prevedeva, per il medesimo illecito, una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.
Si tratta quindi di un inasprimento non solo nella somma ma anche nella natura giuridica della sanzione.