Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625, del 28 marzo 2025
“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione”.
Novità
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, che stabilisce i requisiti minimi per i certificati delle persone fisiche e giuridiche operanti su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-gas) o sostanze alternative, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/573.
Il Regolamento sostituisce il previgente Regolamento (CE) n. 304/2008 e introduce standard aggiornati per le attività di:
installazione,
manutenzione,
smantellamento,
controllo delle perdite,
recupero dei gas fluorurati.
L’ambito di applicazione comprende anche le apparecchiature contenenti sostanze alternative come perfluoro(2-metil-3-pentanone), ioduro di trifluorometile e 2-BTP.
Il nuovo quadro prevede:
obbligo di certificazione per le persone fisiche e giuridiche che svolgono tali attività;
esame teorico e pratico per il rilascio del certificato, volto a verificare competenze su normativa UE, impatto ambientale, sicurezza nella manipolazione e funzionamento delle apparecchiature;
riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri;
validità transitoria dei certificati esistenti solo previo aggiornamento formativo.
Sono inoltre dettagliati i compiti degli organismi di certificazione e valutazione, le modalità di rilascio, sospensione e revoca dei certificati, nonché gli obblighi di registrazione e archiviazione dei dati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 20 aprile 2025, e si applica in tutti gli Stati membri.