2/4/2025

Rischio chimico

F-GAS: definiti i requisiti per il recupero di solventi

Reg. di esecuzione (UE) 2025/623

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623, del 28 marzo 2025

“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione”.

Novità

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, che stabilisce i requisiti minimi per i certificati delle persone fisiche coinvolte nel recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) dalle apparecchiature, in attuazione dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2024/573. Il nuovo regolamento abroga il precedente Regolamento (CE) n. 306/2008.

Il Regolamento si applica a tutte le persone fisiche che svolgono attività di recupero di solventi contenenti F-Gas e definisce le condizioni per l’ottenimento del certificato, tra cui il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione.

Vengono inoltre individuati i requisiti per il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri, per evitare barriere ingiustificate alla mobilità dei lavoratori qualificati all’interno dell’UE.

Gli allegati del regolamento riportano:

le competenze e conoscenze minime da verificare in sede di esame, tra cui nozioni normative e ambientali, caratteristiche dei solventi, metodi di recupero e gestione sicura delle apparecchiature;
una tavola di concordanza che facilita la transizione dal vecchio al nuovo quadro normativo.

Le disposizioni prevedono una fase transitoria, durante la quale i certificati rilasciati ai sensi della normativa precedente restano validi solo se accompagnati da corsi di aggiornamento che garantiscano il raggiungimento delle competenze richieste.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 20 aprile 2025, e si applica in tutti gli Stati membri.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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