21/10/2024

Sicurezza

DPI: aggiornamento dell'elenco delle Norme Armonizzate

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599, 4/10/2024

Decisione di esecuzione (UE) 02 ottobre 2024, n. 2599

“Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Novità

Con la Decisione di esecuzione (UE) 02 ottobre 2024, n. 2599 (pubblicata nella G.U.U.E. del 08 ottobre 2024, serie L, e in vigore dal medesimo giorno), l'Unione Europea ha aggiornato i riferimenti delle norme armonizzate per la conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

La Decisione modifica gli Allegati I e II della precedente Decisione di esecuzione (UE) 2023/941, aggiornando l'elenco delle norme adempiendo alle quali si determina una "presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione" in merito ai DPI.

Le novità riguardano in particolare i seguenti DPI:

- Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile;

- Attrezzatura per alpinismo – Cordino – Requisiti di sicurezza e metodi di prova;

- Dipositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi di accesso con fune – Dispositivi di regolazione della fune;

- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di facciali non ermetici – Requisiti, prove, marcatura;

- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere – Requisiti, prove, marcatura;

- Indumenti di protezione – Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi;

- Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza;

- Dispositivi di protezione individuale – Calzature di protezione;

- Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro.

- Lavori sotto tensione – Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione.

Entrata in vigore

La Decisione di esecuzione è entrata in vigore l'8 ottobre 2024 e interessa tutte le imprese.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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