Avviso: data di applicazione 01/03/2022
A decorrere dal 1 marzo 2022 si applicherà il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1182 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
PRINCIPALI NOVITÀ
Nuove classificazioni relative a:
- l'acido nitrico in concentrazioni ≤ 70 %;
- fibre di carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B, H350;
- rame in forma granulare (Aquatic Chronic 2, H411);
- geraniolo, diottilsolfato e acido lattico;
- (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one) [MBIT];
- zinco pitione.
Modifiche relative alla classificazione di:
- acido nitrico in concentrazioni > 70 %;
- ottametilciclotetrasilossano [D4];
- diclorodiottilstananno e fosfina;
- piombo metallico in polvere e butanone ossima.
Ciò comporta che, a decorrere dal 1 marzo 2022, i produttori di sostanze e miscele contenenti le sostanze interessate dagli aggiornamenti, saranno tenuti ad aggiornare la classificazione dei loro prodotti, con conseguente aggiornamento dell’etichettatura e delle schede di sicurezza.
Per maggiori informazioni consulta il documento ufficiale:
Regolamento delegato (UE) 2020/1182
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