Prevenzione e protezione dagli effetti di un incendio, riducendone la probabilità di accadimento e mitigando i danni generati.
La prevenzione incendi si occupa di prevenire e proteggere le persone, i beni e l’ambiente dagli effetti di un incendio riducendone la probabilità di accadimento e mitigando i danni generati. Tutti i luoghi di lavoro ne sono interessati, in quanto l’incendio è un fattore di rischio che il datore di lavoro è obbligato a valutare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (Valutazione rischio incendio).
Vi sono particolari attività, inserite nell’elenco del D.P.R. 151 del 2011, definite “Attività Soggette” che sono sottoposte ad un rigido iter di progettazione, verifica e controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
Queste attività sono definite sulla base di fattori di rischio quali il quantitativo di combustibile presente e il numero degli occupanti l’attività (ad esempio: attività con caldaie di potenza superiore a 116kW, magazzini e depositi con superficie maggiore a 1000m2 e materiale combustibile superiore a 5000kg, scuole di ogni ordine e grado, teatri e cinema, strutture sanitarie, autorimesse e autofficine di superficie maggiore a 300m, alberghi con più di 25 posti letto, edifici multipiano alti più di 24m, uffici con oltre le 300 persone, ecc.). Per ognuna di queste attività è definita anche una categoria A, B o C, che ne differenzia parzialmente l’iter autorizzativo.
Ogni attività soggetta è tenuta ad effettuare un’analisi dei rischi e definire delle strategie di intervento, quindi progettare gli interventi organizzativi, strutturali e impiantistici necessari a raggiungere un livello di rischio accettabile. Tutto ciò viene formalizzato e documentato con tavole, disegni e relazioni tecniche che vengono approvate dai Vigili del Fuoco mediante Richiesta Parere Preventivo di Conformità (nel caso di attività di tipo B o C).
Una volta ottenuto il parere positivo da parte dei Vigili del Fuoco, dopo aver realizzato e messo in opera gli interventi previsti dal parere e prima di esercire l’attività, deve essere effettuata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA Antincendio) con il quale viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Una volta presentata la SCIA Antincendio, ogni 5 anni (10 per alcune specifiche attività) deve essere fatto rinnovo periodico dell’autorizzazione (Rinnovo Autorizzazione Antincendio).
Infine, nel caso di modifiche che comportino un aggravio del rischio preesistente, deve essere portato avanti un iter come appena descritto.
Tutto questo è presieduto da un professionista antincendio abilitato al ministero dell’interno (ex Legge 818/84) che assevera la SCIA Antincendio, i rinnovi ed eventuali non aggravi di rischio in caso di modifiche.
Come in tutti gli ambiti della prevenzione, anche per gli incendi, tanta parte della gestione del rischio è implementata mediante sistemi organizzativi e gestionali, in particolare mediante SGSA (sistema di gestione per la sicurezza antincendio) e relativo responsabile (RSGSA).
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