REGOLAMENTO (UE) 2024/590 DEL 07 FEBBRAIO 2024
“Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009”.
Novità
Con il Reg. (UE) 2024/590 (pubblicato nella G.U.U.E. del 20 febbraio 2024, serie L), l'Unione Europea revisiona le prescrizioni normative in merito inerente alle sostanze che riducono lo strato di ozono. La norma, in vigore nel suo impianto principale già dall'11 marzo 2024, abroga il precedente Reg. (UE) 1005/2009.
Il nuovo Regolamento, pur mantenendo le già esistenti prescrizioni circa i controlli delle perdite e la tenuta dei registri:
- vieta per quasi tutti gli usi le sostanze che riducono lo strato di ozono. Sono previste poche e limitate deroghe, quali ad esempio, l'uso delle stesse come materia prima per la produzione di altre sostanze, agenti di fabbricazione, nei laboratori e per la protezione antincendio o in applicazioni speciali (materiali militari e aviazione);
- estende inoltre l'obbligo di recuperare le sostanze che riducono lo strato di ozono a fini di distruzione, riciclaggio o rigenerazione a molteplici settori e utilizzi (ad esempio, materiali da costruzione, apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, apparecchiature contenenti solventi, sistemi di protezione antincendio);
- per quanto concerne i controlli periodici delle perdite, rimangono le periodicità già stabilite dalla precedente normativa, ossia controllo annuale per apparecchiature con contenuto pari o superiore a 3 Kg di sostanze che riducono lo strato di ozono, semestrale per apparecchiature con contenuto pari o superiore a 30 Kg di sostanze che riducono lo strato di ozono, trimestrale per apparecchiature con contenuto pari o superiore a 300 Kg di sostanze che riducono lo strato di ozono.
Entrata in vigore
Il nuovo Regolamento, che interessa tutte le imprese, entrerà in vigore dall'11 marzo 2024. È prevista la deroga al 03 marzo 2025 per alcune prescrizioni in materia di commercializzazione.