Con Circolare 16 febbraio 2022, n.1, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni circa le modifiche agli obblighi formativi introdotte nel D.Lgs. 81/2008 a seguito della conversione in Legge del D.L. 146/2021 (con L. 215/2021).
MODIFICHE
- Formazione Datore di Lavoro: "la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato" il nuovo Accordo Stato-Regioni.
- Formazione Preposti: "in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011".
- Sanzioni circa le nuove disposizioni: "gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza" Stato-Regioni. "Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994".
- Registrazione dell'addestramento:
- - Tempistiche: l'obbligo "riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021".
- - Sanzioni: "Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione".
Circolare n.1/2022 16/02/2022: obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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