Approvato in via definitiva il Correttivo al D.lgs. 116/2020 in materia di rifiuti
Lo scorso 21/12/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio o Correttivo del D.Lgs. 116/2020, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (decreto legislativo – esame definitivo).
Tra le modifiche si segnala:
- la cancellazione della possibilità di istituzione di schemi di responsabilità estesa del produttore "anche su istanza di parte" (art. 178-bis);
- il divieto di incenerimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti sepratamente (conformi all'art.179);
- l'esclusione dei rifiuti da costruzione e demolizione dai prodotti urbani se prodotti nell'ambito di attività di impresa (modifica recata dalla lettera c) dell'art. 183).
Mercurio liquido: proroga stoccaggio temporaneo
Il 22/12/2022 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Delegato (UE) 2022/2526 della Commisione del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida.
La pubblicazione specifica che la deroga che consente lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio liquido in apposite discariche, prima del trattamento e dello smaltimento definitivo, cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2026.
Si ricorda che il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o inmiscela, provenienti da quattro fonti considerevoli ivi indicate (Art. 11 del Regolamento (UE) 2017/852) devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e destinati allo smaltimento finale.
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852, i rifiuti di mercurio, compresi quelli prodotti dalle quattro fonti considerevoli in questione, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento definitivo, a specifiche operazioni di trattamento, ossia la trasformazione e, qualora siano destinati allo smaltimento in impiantiin superficie, la trasformazione e la solidificazione.
Il presente reglamento è entrato in vigore il 25/12/2022 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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