Lo scorso 15 luglio il MiTE, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, ha approvato il Regolamento che stabilisce i criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto (cd. End of Waste) dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione e di alcuni rifiuti inerti di origine minerale.
Tale provvedimento, di prossima pubblicazione in G.U., stabilisce in particolare quali sono e quali caratteristiche devono avere i rifiuti inerti da sottoporre a recupero e quali devono essere le caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali di risulta per essere qualificati e gestiti come EoW con la denominazione di “aggregato recuperato”, le prove da eseguire e la certificazione da rilasciare per ciascun lotto di “aggregato recuperato”, il tutto attraverso l’implementazione di uno specifico sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Ai fini dell’adeguamento ai criteri del regolamento, i produttori di EoW (aggregati recuperati) devono presentare all’autorità competente entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell’art. 216 (cd. procedura semplificata in ambito AUA) o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione unica (cd. regime ordinario ex art. 208). Per le procedure semplificate rimangono invariati i limiti quantitativi dell’all. 4 al D.M. 05/02/1998, le norme tecniche (all. 5) e i valori limite per le emissioni (all. 1, suball. 2).
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