Con la pubblicazione, il 25 giugno 2024, del fact-sheet "Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente", INAIL "descrive in modo sintetico i principali aspetti connessi alla valutazione del rischio nei luoghi di lavoro".
Il documento affronta infatti la valutazione del rischio, richiamando i luoghi di lavoro interessati, ossia:
- luoghi di lavoro interrati;
- luoghi di lavoro situati al piano terra e al seminterrato, localizzati nelle aree prioritarie identificate dalle Regioni e dalle Province autonome;
- specifiche attività lavorative identificate nell’ambito delle azioni previste dal Piano nazionale d’azione per il radon (PNAR), ossia locali con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente), centrali idroelettriche;
- stabilimenti termali.
Dopo aver ricordato il valore limite di 300 Bq/m3 nei luoghi di lavoro, il documento ricorda la necessità di individuare un esperto in interventi di risanamento (EIIR), laddove si superi tale soglia. All'EIIR spetta il compito di individuare "l’intervento più idoneo per la situazione specifica". Se non fosse possibile adottare interventi di risanamento o quelli adottati non risultassero abbastanza efficaci a rientrare al di sotto del valore limite, "è necessario mettere in atto misure di protezione individuale, a partire dalla valutazione della dose ricevuta da ciascun lavoratore da parte dell’esperto di radioprotezione (EdR)".