D.M. 18 settembre 2024, n. 132 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
“Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Novità
Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (pubblicato nella G.U.R.I. del 20 settembre 2024, n. 221), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della cd. "patente a crediti". Tale obbligo riguarda le le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Esso discende dal D.L. 02 marzo 2024, n. 19, convertito in Legge dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, che ha riscritto per intero l'art. 27 del D.Lgs. 81/2008.
L'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri inizia il 01 ottobre 2024. Essa viene rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti, ma per poter lavorare è richiesto il possesso di almeno 15 crediti.
La domanda per ottenere la patente a crediti può essere presentata a partire dal 01 ottobre 2024 tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il legale rappresentante dell'impresa o il lavoratore autonomo dovrà autocertificare alcuni requisiti fondamentali come l'iscrizione alla Camera di Commercio, la validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e l'adempimento degli obblighi formativi. Le imprese stabilite fuori dall’Unione Europea dovranno fornire un'autocertificazione riguardante il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine.
Il sistema di crediti è concepito per promuovere comportamenti virtuosi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La patente può essere sospesa fino a un massimo di 12 mesi in caso di infortuni gravi sul cantiere, come la morte o l’inabilità permanente di uno o più lavoratori, derivanti da colpa grave del datore di lavoro o dei suoi delegati. La sospensione della patente è obbligatoria in caso di incidenti gravi, mentre può essere facoltativa in altri casi, come infortuni che comportano menomazioni irreversibili. In ogni caso, la sospensione non può superare i 12 mesi, e l'INL verificherà il ripristino delle condizioni di sicurezza sul cantiere prima di revocare il provvedimento.
La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti. Il punteggio può aumentare grazie all'adozione di misure e investimenti aggiuntivi in materia di salute e sicurezza, come la formazione dei lavoratori oltre quella obbligatoria, in particolare per i lavoratori stranieri. Ogni biennio senza decurtazioni consente di accumulare crediti aggiuntivi, fino a un massimo di 20 crediti. Un ulteriore incremento fino a 40 crediti può essere ottenuto attraverso investimenti in formazione 4.0 e certificazioni aggiuntive, come la certificazione Soa di I e II classifica.
Il regolamento prevede la possibilità di recuperare fino a 15 crediti, subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Tale recupero può avvenire se sono state effettuate misure correttive adeguate, come la formazione in materia di salute e sicurezza o investimenti per migliorare la prevenzione sul cantiere. Tuttavia, in caso di dichiarazioni false o non veritiere, la patente può essere revocata, con la possibilità di richiedere una nuova patente dopo 12 mesi dalla revoca.
Entrata in vigore
Il Regolamento, che interessa tutte le imprese, entra in vigore il 1° ottobre 2024.
La patente a crediti diventerà obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024. Tra la presentazione della domanda e il rilascio della patente, le imprese e i lavoratori autonomi potranno comunque operare nei cantieri.