Con l'Interpello n. 04/2024 del 30 settembre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla "corretta interpretazione della modifica all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215".
Il quesito, posto dalla Camera di Commercio di Modena, si concentra sulla presenza del preposto durante le attività di appalto. In particolare, il quesito verte su 3 situazioni:
- "se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
- se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
- se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto".
Dopo una disamina normativa di vari articoli del D.Lgs. 81/2008, la Commissione ritiene "è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività. La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi".