Con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (pubblicato nella G.U.R.I. del 04/05/2023, n. 103), sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 (descritte nell'art. 14 del D.L.).
Titolo del provvedimento
D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.”
Link: Gazzetta Ufficiale
Novità
Segnaliamo alcune novità:
- Nomina Medico Competente (modifica art. 18, comma 1, lett. a): è stato aggiunto che l'obbligo di nomina del MC sussiste, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, anche "qualora richiesto dalla valutazione dei rischi".
- Acquisizione cartella sanitaria (aggiunta lett. e-bis all'art. 25, comma 1): "in occasione delle visite di assunzione", il MC è tenuto a "richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità".
- Impedimento del Medico Competente (aggiunta lett. n-bis all'art. 25, comma 1): "in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni", il MC "comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
- Lavoratori autonomi (modifica art. 21 comma 1, lett. a): ai lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare è esteso l'obbligo di predisporre "idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV" del D.Lgs. 81/2008 (relativo ai cantieri temporanei).
- Controllo delle attività formative (aggiunta lett. b-bis all'art. 37, comma 2): è previsto che il prossimo Accordo Stato-Regioni inerente la formazione in materia di sicurezza, oltre a definire la formazione per il datore di lavoro e le modalità di verifica di efficacia della formazione, definisca anche le modalità per garantire "il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonchè il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa".
- Enti abilitati alle verifiche periodiche (modifica art. 71, comma 12): è ribadito che i soggetti pubblici e privati abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature "acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente".
- Noleggio attrezzature (modifica art. 72, comma 2): in caso di noleggio, il noleggiante è tenuto a "acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo [III], dei soggetti individuati per l'utilizzo".
- Formazione Datore di Lavoro per l'uso delle attrezzature (aggiunta lett. 4-bis all'art. 73, comma 4; modifica dell'art. 87, comma 2, lett c): è stata ribadito che "il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro" (riprendendo la definizione di "operatore" contenuta nell'art. 69); a tale obbligo è estesa la sanzione, per il datore di lavoro e il dirigente, dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
Entrata in vigore
Il Decreto Legge è entrato in vigore il 5 maggio 2023.
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