Con l'Interpello n. 01/2024 del 06 febbraio 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla necessità della visita medica dopo 60 gg di assenza.
Il quesito, posto dall'Università degli Studi di Milano, è il seguente: "A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia.
Dopo una disamina normativa di vari articoli del D.Lgs. 81/2008, la Commissione "ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione".
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