Con l'Interpello n. 05/2024 del 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla "designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)".
Il quesito, posto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha l'obiettivo di chiarire “se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”. Viene, altresì, chiesto di chiarire “(…) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima”.
Dopo una disamina normativa di vari articoli del D.Lgs. 81/2008, la Commissione ritiene che la normativa "preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. La Commissione fa presente che la medesima normativa precisa, altresì, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".