28/6/2023

Sicurezza

In vigore l'ADR 2023

Obbligatorio dal 01 luglio il nuovo testo dell'ADR

Dal 1° luglio 2023 diventerà obbligatorio l’aggiornamento biennale del Regolamento ADR (entrato in vigore 1° gennaio 2023), che fissa le disposizioni per il trasporto stradale di merci classificate come pericolose.

Novità

Di seguito alcune delle novità più importanti di quest'ultimo aggiornamento.

Stima del peso del trasporto rifiuti ADR

Mentre nelle versioni precedenti, in assenza di regolare bindello di pesata fornita da pesa certificata, la quantità dei rifiuti ADR veniva indicata come “valore presunto”, la nuova versione ADR 2023 specifica che la stima della quantità potrà essere effettuata solo a determinate condizioni, tramite autodichiarazione da allegare al formulario.

La nuova sottosezione definisce tre condizioni alternative, perché sia possibile determinare, tramite stima, la quantità di rifiuti trasportati sul luogo di carico, al fine di riportarla nel documento di trasporto, secondo quanto stabilito dall’ADR 5.4.1.1.

Secondo la modifica introdotta, la quantità può essere stimata nei tre casi sottostanti, alle seguenti condizioni:

a) per gli imballaggi: al documento di trasporto (FIR/FORMULARIO) deve essere aggiunta una lista degli imballaggi che ne specifichi il tipo e il volume nominale;

b) per i container la stima, da allegare al documento di trasporto, si basa sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuto, la densità media, il tasso di riempimento;

c) per le cisterne (ATB) dei rifiuti che operano sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio, mediante una stima fornita dallo speditore o rilevabile dagli equipaggiamenti del veicolo.

La valutazione qualitativa non è ammessa:

1) nei trasporti in esenzione, in cui la quantità è essenziale ai fini dell’applicazione della dispensa (ad esempio secondo ADR 1.1.3.6.)

2) nei trasporti di rifiuti contenenti materie di cui al punto 2.1.3.5.3. (classificazione delle miscele, applicazione del criterio del pericolo preponderante), ovvero:
- Materiali della classe 7
- Materie della classe 1
- Materie della classe 2
- Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3
- Materie auto reattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1
- Materie piroforiche della classe 4.2
- Materie della classe 5.2
- Materie della classe 6.1 che soddisfano i criteri di tossicità per inalazione del gruppo di imballaggio I
- Materie infettanti della classe 6. 2 ovvero materie della classe 4.3

3) per le cisterne diverse dalle cisterne per i rifiuti sottovuoto

Nei casi in cui si applica tale facoltà prevista dall’ADR 2023, nel documento di trasporto deve essere riportata la seguente dicitura: “QUANTITA’ STIMATA IN CONFORMITA’ AL 5.4.1.1.3.2”. La stima dei rifiuti quindi deve basarsi su presupposti oggettivi.

Imballaggio delle materie corrosive

Per la classe 8, relativa al trasporto di materiale corrosivo, si dovrà «attribuire il gruppo d’imballaggio I per quelle materie corrosive alle quali non è possibile definire il gruppo d’imballaggio in base ai test».

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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