Con la Comunicazione del 11 ottobre 2023, C/2023/111 (pubblicata nella G.U.U.E. del 11 ottobre 2023, n. C/2023/6454), la Commissione Europea definisce gli "orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo" (Do no significant harm, DNSH) relativamente ai progetti che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e la resilienza (PNRR).
I succitati orientamenti, come chiarito dalla Commissione, "si limitano a definire le modalità di applicazione del principio DNSH esclusivamente nel contesto dell'RRF [Recovery and Resilience Facility], tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche". Essi quindi "mirano a chiarire il significato del principio DNSH e le relative modalità di applicazione nel contesto dell'RRF e in che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure da essi proposte nell'RRP [Recovery and Resilience Plan] soddisfano tale principio".
In uno specifico allegato, gli orientamenti riportano "simulazioni esemplificative concrete di come il principio DNSH dovrebbe essere dimostrato nei piani".
COS’È IL PRINCIPIO «NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO»?
Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:
1. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi (6);
3. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
5. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
6. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.