Biossido di titanio: annullato il Regolamento 2020/217 di modifica CLP
Il Tribunale Ue ha annullato il Regolamento 2020/217/UE delegato della Commissione del 2019 nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena per inalazione sottodeterminate forme in polvere.
Da un lato, la Commissione è incorsa in un errore manifesto nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio sul quale si è basata la classificazione e, dall’altro, ha violato il criterio secondo cui tale classificazione può riguardare solo una sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro.
Il biossido di titanio è una sostanza chimica inorganica, utilizzata, in particolare, sotto forma di pigmento bianco, perle sue proprietà coloranti e coprenti, in diversi prodotti, che vanno dalle vernici ai medicinali e ai giocattoli.
Giudizio del Tribunale
"In primo luogo, il Tribunale dichiara che, nel caso di specie, il requisito secondo il quale occorre basare la classificazione di una sostanza cancerogena su studi affidabili e accettabili non era soddisfatto.
In secondo luogo, il Tribunale constata che la classificazione e l’etichettatura contestate hanno violato il criterio secondo cui la classificazione di una sostanza come cancerogena può riguardare solo una sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro.
Inoltre, esso rileva che la classificazione e l’etichettatura contestate mirano a identificare e a rendere noto un pericolo di cancerogenicità del biossido di titanio che, nel parere del CVR, era qualificato come «non intrinseco in senso classico». Infatti, il pericolo di cancerogenicità è connesso unicamente a determinate particelle di biossido di titanio respirabili presenti in un certo stato fisico, una certa forma, grandezza e quantità, si manifesta solo in condizioni di sovraccarico polmonare e corrisponde a una tossicità delle particelle."
Nuovo limite per l'Esaclorobenzene: Regolamento 2022/2291/UE
Il 23 novembre 2022 è stato pubblicato nell Gazzetta ufficiale dell'Unione europe il Regolamento Delegato (UE) 2022/2291 della Commisione dell' 8 settembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene.
Novità
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento:
il valore massimo di concentrazione ammissibile è pari a 10 mg/kg (0,001% in peso).
La Commissione Europea ha rafforzato il valore limite dopo aver constato la presenza dell'esaclorobenzene, inquinante organico persistente (POP), in alcune sostanze, miscele e articoli tra ci pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti e vernici, applicazioni per legno, tessuti e materi plastiche.
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