Il 19 gennaio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il DECRETO 25 novembre 2022 , n. 208 recante il Regolamento recante l’aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.
Il presente Decreto sostituisce con l'Allegato 1 la «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell’allegato II al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973.
Nell'Allegato 1 è presente l'elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.
Nella Parte A si specifica che ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la normaUNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).
Nella Parte B sono indicati gli acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A. Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all’art.36 del DM 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.
Entrata in vigore
Il presente Provvedimento entra in vigore il 03 Febbraio 2023.
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