D.Lgs. 04 settembre 2024, n. 135
“Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Con il D.Lgs. 04 settembre 2024, n. 135 (pubblicato nella G.U.R.I. del 26 settembre 2024, n. 226), il Governo italiano recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, introducendo le sostanze tossiche per la riproduzione nella disciplina del Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008 inerente la protezione da agenti cancerogeni e mutageni.
Gli Stati membri erano tenuti a recepire la Direttiva entro il 05 aprile 2024. Tale Direttiva modifica la Direttiva 2004/37/CE con l'obiettivo di garantire ambienti di lavoro più sicuri e sani, rafforzando la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.
Cos’è una “sostanza tossica per la riproduzione”
sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Indicazione di pericolo H360: Può nuocere alla fertilità o al feto (indicazione dell’effetto specifico, se noto) (indicazione della via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Entrata in vigore
Le modifiche, che interessano tutte le imprese, entrano in vigore il 11 ottobre 2024.
Novità
Sostituzione completa di:
allegato XXXVIII - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I»
allegato XLIII - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo II»
Nello specifico sono state aggiunti: Acrilonitrile, Composti del Nichel, Piombo inorganico e i suoi composti, 2-Etossi etanolo, 2-Etossietil acetato, 2-Metossietanolo, 2-Metossietil acetato, Bisfenolo A. 4,4’- Isopropilidenedifenolo, Mercurio e Composti inorganici bivalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio), Monossido di carbonio, N.N Dimetilformamide, N,N-Dimetilacetammide, Nitrobenzene, N-metil-2-pirrolidone.
Abrogazione
XXXIX - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PIOMBO e suoi composti ionici.
Introduzione del nuovo Allegato XLIII BIS - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA PIOMBO e suoi composti ionici.
Nuovi valori limite di esposizione professionale per le sostanze tossiche per la riproduzione.
Questi valori si differenziano tra:
Valori per sostanze tossiche per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII; - trattasi di sostanze per le quali non è previsto un livello di esposizione sicuro.
Valori per sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII;»; vengono definiti limiti di esposizione all’interno dei quali si ritiene che non vi siano rischi per la salute dei lavoratori.
Valutazione del rischio
Le sostanze o miscele tossiche per la riproduzione devono essere comprese all’intero della valutazione del rischio di cui all’ art. 236, con le stesse modalità previste in precedenza. Si ricorda che, secondo l’art. 29 comma3 del D.Lgs 81/08, la valutazione dei rischi deve essere rielaborata, nel termine di trenta giorni dalle modifiche avvenute.
Formazione
Viene inserito l’obbligo di formazione anche per i lavoratori che “sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi..” inoltre.. L’informazione e la formazione devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.»
Si ricorda che era già previsto dall’art 239 comma 3, che “ L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.”
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Dovranno essere iscritti al registro di esposizione anche i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione.
Rimane l’obbligo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, al datore di lavoro di inviare all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, di consegnarne copia al lavoratore stesso.
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.
Allegato 3B
I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori,(all’allegato 3B) sono integrati, mediante apposita voce, con la previsione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
Modifica dei valori limite
Modificato il valore limite del Benzene, abbassato a 0,66 mg/m3 (rimarrà a 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024, per poi scendere a 0,5 ppm (1,65 mg/m3) fino al 5 aprile 2026.
Nuovi valori limite
Introduzione di valori limite per il Piombo inorganico e suoi composti (0,15 mg/m3) e i Composti del Nichel (0,01 mg/m3 per la frazione respirabile, limite applicato dal 18 gennaio 2025; 0,05 mg/m3 per la frazione inalabile, limite applicato dal 18 gennaio 2025; fino a tale data si applica il limite di 0,01 mg/m3).