Con la Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulle principali novità introdotte dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che modifica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, meglio noto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Le modifiche, descritte nell’articolo 1 della legge, mirano a rafforzare la prevenzione, semplificare procedure e migliorare il coordinamento tra le istituzioni.
La Nota in particolare puntualizza quanto segue:
Introduzione dell’articolo 14-bis
il nuovo articolo prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del Lavoro presenti alle Camere una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente. La relazione dovrà includere le misure programmate per migliorare le condizioni di salute e sicurezza e i relativi orientamenti legislativi, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Modifiche all’articolo 41 sulla sorveglianza sanitaria
l’azienda sanitaria locale viene designata come autorità procedente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente. Questa modifica sostituisce l’ "organo di vigilanza" precedentemente indicato.
Revisione dell’articolo 65 sull’utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei
l’uso di tali spazi è consentito solo in assenza di emissioni nocive, garantendo il rispetto dei requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’Allegato IV del Testo Unico. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’uso di tali locali all’Ispettorato del Lavoro tramite PEC, allegando la documentazione tecnica che attesti la conformità, da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato. I locali saranno utilizzabili dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo espliciti divieti. In caso di richieste di integrazione documentale da parte dell’Ispettorato, i locali saranno utilizzabili dopo 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, sempre salvo esplicito divieto.
Abrogazione di obblighi duplicati
vengono eliminati i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. n. 223/2006, che imponevano l’obbligo di dotare il personale di tessere di riconoscimento nei cantieri edili. Questi obblighi, essendo già previsti dal D.Lgs. 81/2008, risultavano ridondanti.