Lavoro in modalità agile
Il 07 dicembre 2021 è stato sottoscritto il "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile" da parte del Governo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e delle Parti Sociali. Il Protocollo si pone come punto di riferimento per la contrattazione collettiva in materia lavoro agile, sulla base dei principi stabiliti della L. 22 maggio 2017, n. 81.
PRINCIPALI INDICAZIONI
A seguire le principali previsioni contenute nel Protocollo:
- l'adesione al lavoro agile è su base volontaria e previo accordo individuale tra azienda e lavoratore, ai sensi degli artt. 19 e 21 della L. 81/2017;
- l'accordo deve definire in modo chiaro: durata, alternanza, luoghi esclusi, strumenti, tempi di riposo e disconnessione (con possibilità di organizzazione in fasce orarie), forme di controllo, attività formativa, esercizio dei diritti sindacali;
- l'accordo può essere rescisso, prima della scadenza, da entrambe le parti, senza preavviso e per giustificato motivo;
- non sono ammessi provvedimenti disciplinari o licenziamento in caso di rifiuto da parte del lavoratore del lavoro agile;
- l'accordo non muta, ovviamente, la possibilità di richiedere permessi orari e permessi personali familiari, così come il diritto alla disconnessione in caso di malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie;
- di norma, la prestazione di lavoro agile non prevede straordinari;
- il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza;
- il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile; strumentazione che deve rispettare quanto definito dal D.Lgs. 81/2008;
- ai lavoratori agili si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. 81/2017 e gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 previsti per le "prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali, ossia quelli relativi agli obblighi comportamentali", per i quali è prevista la consegna, almeno annuale, di una specifica informativa scritta;
- "rimane fermo l'obbligo per i lavoratori di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione di lavoro agile".
Per maggiori informazioni visita il Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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