23/12/2024

Rischio chimico

F-Gas: deroga al divieto per alcune apparecchiature critiche

Regolamenti di esecuzione (UE) 2024/3120 e 2024/3122

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 del 16 dicembre 2024

“Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (–150 oC)”.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 del 16 dicembre 2024

“Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto”.

Novità

Il 16 dicembre 2024, la Commissione Europea ha adottato i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/3120 e 2024/3122, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17 dicembre 2024. Entrambi i regolamenti introducono deroghe al divieto di utilizzo di gas fluorurati a effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 150, stabilito dal regolamento (UE) 2024/573.

Entrambi i regolamenti includono specifiche tecniche per l’etichettatura obbligatoria delle apparecchiature, in conformità con il regolamento (UE) 2024/573, per garantire la tracciabilità e il monitoraggio.

Il regolamento (UE) 2024/3120 consente, per un periodo di quattro anni (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028), l’immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici a -150°C.

Queste apparecchiature sono essenziali per la crioconservazione di organismi viventi, cellule e tessuti a temperature ultra-basse, con applicazioni fondamentali nei settori della scienza e della sanità. La deroga si è resa necessaria in quanto le alternative tecniche attualmente disponibili non garantiscono un livello sufficiente di sicurezza, efficienza energetica e affidabilità delle prestazioni.

Il regolamento (UE) 2024/3122 autorizza, invece, per un periodo di due anni (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026), l’uso di gas fluorurati con GWP elevato nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto.

Questi dispositivi sono critici per la conservazione e la gestione di prodotti ematici essenziali, indispensabili in numerosi interventi medici. La transizione verso tecnologie alternative richiede ulteriori sviluppi tecnici e tempi di collaudo per garantire la continuità nella fornitura di queste apparecchiature.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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