REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL 07 FEBBRAIO 2024
“Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014”.
Novità
Con il Reg. (UE) 2024/573 (pubblicato nella G.U.U.E. del 20 febbraio 2024, serie L), l'Unione Europea revisiona le prescrizioni normative in merito ai gas fluorurati a effetto serra (F-gas). La norma, in vigore nel suo impianto principale già dall'11 marzo 2024, abroga il precedente Reg. (UE) 517/2014 (e modifica la Dir. (UE) 2019/1937).
Il nuovo Regolamento, pur mantenendo le già esistenti prescrizioni circa i controlli delle perdite e la tenuta dei registri, definisce nuovi obblighi a carico soprattutto dei produttori (per i quali prevede un regime di responsabilità estesa). Esso infatti si inserisce tra le iniziative volte a raggiungere "l'obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica all'interno dell'Unione al più tardi entro il 2050".
Sintesi
Come definito dall'art. 1, a livello generale, il nuovo Regolamento:
- stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione degli F-gas e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro degli F-gas e di sostanze alternative non fluorurate;
- impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso degli F-gas e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gli stessi o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- impone condizioni per particolari usi degli F-gas;
- stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC);
- stabilisce norme in materia di comunicazione dei dati relativi agli F-gas.
Più nello specifico, il nuovo Regolamento, rispetto al precedente:
- si applica ai suddetti gas e "ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas";
- estende le verifiche periodiche di controllo delle perdite, oltre che agli F-gas in Allegato I (mantenendo le precedenti soglie: annuale sotto le 50 tonnellate di CO2 equivalente, semestrale sotto le 500 tonnellate di CO2 equivalente, trimestrale al di sopra delle 500 tonnellate di CO2 equivalente) anche gli F-gas in Allegato II (con le seguenti soglie: annuale sotto i 10 Kg di F-gas, semestrale sotto 100 Kg di F-gas, trimestrale al di sopra dei 100 Kg di F-gas);
- conferma l'obbligo di tenuta dei registri a cura degli "operatori" (ossia chi "esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti, delle apparecchiature o degli impianti oggetto del presente regolamento o il proprietario"; in sostanza l'utilizzatore), anche attraverso una "banca dati allestita dalle autorità competenti degli Stati membri" (in Italia, il cd. "Registro nazionale F-gas");
- istituisce, a livello europeo, "un sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra ("portale F-Gas"), al quale "gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei rispettivi ambienti nazionali di sportello unico per le dogane";
- stabilisce il divieto di immissione sul mercato di molte categorie di prodotti e apparecchiature che contengono HFC, compresi alcuni frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol;
- definisce una serie di date specifiche per l'eliminazione degli F-gas nel condizionamento d'aria, nelle pompe di calore e in diverse tipologie di commutatori;
- a livello sanzionatorio, definisce con più precisione come gli Stati membri debbano determinare sanzioni che siano "effettive, proporzionate e dissuasive".
Entrata in vigore
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore dall'11 marzo 2024. È prevista la deroga al 01 gennaio 2025 per le disposizioni in materia di etichettatura e di informazione sui prodotti. È prevista altresì e al 03 marzo 2025 per quanto concerne l'interazione degli Stati membri con il portale F-Gas europeo per la gestione delle quote.