Il Decreto 102/2020 ha introdotto modifiche riguardanti la parte quinte del D.L.gs. 152/2006 (emissioni in atmosfera) relativamente alle attività che impiegano sostanze pericolose che generano emissioni durante i processi produttivi.
Novità
Secondo quanto stabilito dalla normativa:
I prodotti classificati come cancerogeni o tossici (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, e le sostanze valutate estremamente preoccupanti (SVHC) devono essere ridotti al minimo possibile dal punto di vista tecnico e operativo.
Tali sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano le emissioni.
I gestori degli impianti che utilizzano sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e sostanze di tossicità e cumulabilità devono inviare ogni cinque anni una relazione tecnica dettagliata all'autorità competente, indicando le sostanze impiegate, la loro classificazione e le fasi produttive coinvolte, valutando la disponibilità di sostanze alternative e la fattibilità della sostituzione nei processi produttivi.
Sulla base di tali relazioni, l'autorità competente può richiedere l'aggiornamento o il rinnovo dell'autorizzazione.
Le aziende interessate dalla norma, entro il 28 agosto 2021 dovevano inviare la prima relazione in merito alle sostanze emesse ed alle modalità di adeguamento alle prescrizioni di legge (eliminazione o sostituzione).
Tempistiche
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 102/2020 i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui sono impiegate le suddette sostanze devono presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 se in attività alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (28/08/2020).