16/1/2025

Rischio chimico

Deroga al divieto per alcune apparecchiature alimentari

F-GAS: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 del 13 gennaio 2025

“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde”.

Novità

Il 14 gennaio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33, che introduce una deroga temporanea al Regolamento (UE) 2024/573 per l’uso di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 150 in specifiche apparecchiature di refrigerazione autonome.

Questa deroga, valida dal 01 gennaio 2025 al 30 giugno 2026, consente l’immissione sul mercato dell’Unione di determinati tipi di apparecchiature, a condizione che queste rispettino i requisiti di etichettatura previsti dall’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/573.

Le apparecchiature interessate dalla deroga includono:

Abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti.
Gelatiere per gelato artigianale con capacità di raffreddamento superiore a 2 kW.
Produttori di ghiaccio con capacità di produzione tra 200 kg e 2.000 kg in 24 ore.
Carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti con potenza nominale di ingresso tra 1,5 kW e 10,5 kW.
Armadi fermalievitazione con potenza assorbita tra 1 kW e 2 kW.
Granitori e macchine per creme fredde con capacità a pieno carico di liquidi refrigerati superiore a 3 litri.

La deroga risponde alle richieste presentate dalle autorità francesi e italiane, che hanno evidenziato la necessità di più tempo per completare la conversione tecnologica delle apparecchiature ai refrigeranti con GWP inferiore a 150. La Commissione ha valutato che un periodo di 18 mesi è sufficiente per consentire tale transizione senza compromettere la continuità dell’offerta sul mercato, evitando costi sproporzionati per i produttori e garantendo la disponibilità di apparecchiature critiche per settori vulnerabili, come ospedali e residenze per anziani.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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