Il 29 ottobre 2021 è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 259 il D.M. 03 settembre 2021 del Ministero dell'Interno “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
NOVITÀ
Il decreto abroga in toto il D.M. 10 marzo 1998, parti del quale erano già state abrogate dal cd. "decreto controlli" (DM 01 settembre 2021) e dal decreto sulla gestione della sicurezza antincendio (DM 02 settembre 2021).
Il decreto entra in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 29 ottobre 2022.
Il decreto definisce in particolare i criteri di valutazione del rischio d'incendio, richiamando:
- le regole tecniche di prevenzione incendi, per i luoghi di lavoro ove risultano applicabili;
- specifici criteri per definire un'eventuale rischio d'incendio basso per i luoghi di lavoro;
- i criteri generali definiti dal DM 03 agosto 2021, per i luoghi di lavoro che non rientrano nelle suddette previsioni.
Si ribadisce quindi il concetto che una corretta valutazione del rischio d'incendio deve essere funzionale alla progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.
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